Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, in base ai seguenti requisiti:

              1) aver riportato nell'ultimo quinquennio una qualifica non inferiore ad «eccellente» o giudizio equivalente e non essere stato sottoposto a sanzioni disciplinari;

              2) non essere rimasto assente dal servizio nell'ultimo quinquennio per malattia, compresi i periodi di riposo medico, ricovero, licenza straordinaria di convalescenza e aspettativa per l'infermità, per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni, con esclusione delle assenze dovute a infortunio per causa di servizio;

              3) non aver riportato durante tutto l'arco del servizio prestato condanna penale per reato non colposo;

 

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              4) non risultare, alla data del richiamo, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato».